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indennità di cassa integrazione
ordinaria e straordinaria
Esaminiamo ora la prestazione di Cassa integrazione,istituita
originariamente in periodo di guerra ,e,poi,istituzionalizzata
con lo scopo di integrare o sostituire in alcuni casi,lo stipen-
dio di categorie di lavoratori,che perderanno la retribuzione
a seguito di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Al tempo stesso tale prestazione consente all'azienda di non
licenziare i lavoratori e di riutilizzarli una volta superate le
difficoltà,che hanno comportato sospensione o riduzione di
attività lavorativa.
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La cassa integrazione si distingue in ordinaria e straordinaria.
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Come verrà finanziata tale prestazione?
Per la cassa integrazione ordinaria il legislatore ha fissato un
contributo a carico delle aziende variabile in rapporto alla consis
tenza della mano d'opera occupata;
-per la cassa integrazione straordinaria è fissato un finanziamen
to a carico dello Stato ed un contributo a carico dei datori di lavo
ro e dei lavoratori.Inoltre i datori di lavori che fruiranno della CIG
e della CIGS dovranno versare un contributo addizionale sull'am
montare delle integrazioni salariali erogate.
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Esaminiamo ora la Cassa integrazione ordinaria,prestazione
ottenuta,quando la crisi aziendale dipenda da temporanee
situazioni di mercato,che riducano la capacità produttiva
della stessa.
L'azienda richiede al Ministero del lavoro un decreto di au-
torizzazione ad erogare la suddetta prestazione.
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Quali sono le imprese beneficiarie?
-Le aziende industriali, a prescindere dal numero degli addetti;
-le cooperative che svolgono attività similari,comprese quelle
di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici;
-le imprese addette al noleggio ed alla distribuzione di films,
imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole;
-le aziende addette alla frangitura delle olive per conto di terzi
classificate come industriali;
-le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato e quel
le addette agli impianti elettrici e telefonici.
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Quali sono i lavoratori beneficiari?
Ne godono gli operai ,impiegati e quadri del settore indus
triale e del settore edili e lapideo (imprese artigiane);
-i soci di cooperative di produzione e lavoro.
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ATTENZIONE!
I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro pos
sono beneficiare della Cassa Integrazione ordinaria alla pari
degli altri dipendenti.
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Quali categorie di lavoratori saranno esclusi da tale prestazio
ne,sia ordinaria che straordinaria?
I dirigenti,i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
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Quando interviene la cassa integrazione?
-esistenza di un rapporto di lavoro (come,poi, vedremo nel ca-
so della cassa integrazione straordinaria ,ocorrerà un'anzia
nità di lavoro di almeno 90 gg.,cioè 3mesi presso l'azienda,
che richiede l'intervento della CIG.
-sospensione o riduzione dell'attività aziendale per cause indi
viduate dalla legge;
-la perdita o riduzione della retribuzione.
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Quale è la durata della Cassa integrazione ordinaria?
-Viene corrisposta per 13 settimane ,prorogabile fino a 12
mesi (1 anno) per cause eccezionali.In tal caso l'azienda ,pri
ma di presentare una nuova domanda ,dovrà riprendere l'at
tività per 52 settimane,cioè 1 anno;
-le 52 settimane di percezione della prestazione non dovranno
essere consecutive in un biennio "mobile",cioè valutato in rela
zione a ciascuna settimana di integrazione richiesta(il biennio
è costituito dalle 103 settimane immediatamente precedenti la
settimana da integrare);
Esempio: se la percezione della CIG iniziasse il 2/1/2004,il
biennio "mobile"sarebbe tra il 27/12/2001 ed il 1/1/2004.
Per valutare il periodo di integrazione,si considereranno,sia
le settimane ad orario ridotto sia quelle di completa sospen
sione dell'attività ,escluse quelle caratterizzate da eventi ogget
tivamente non evitabili(terremoto).
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-In determinati casi la proroga è elevata a 24 mesi (2 anni).
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Esaminiamo ora la Cassa integrazione straordinaria,pre
stazione ottenuta,qualora l'azienda sia interessata a pro
cessi di riorganizzazione,ristrutturazione,riconversione e
crisi,ovvero sia assoggettata a procedure concursuali:
(fallimento,concordato preventivo,amministrazione straordi
naria,liquidazione coatta amministrativa).
L'intervento avrà una durata maggiore in relazione alla gravi
tà degli eventi che hanno colpito l'azienda.
L'azienda presenterà all'Ufficio Provinciale del Lavoro,com
petente per territorio,istanza entro 25 gg.dalla fine del perio
do di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione del
l'orario di lavoro tesa ad ottenere decreto ministeriale per e
rogare la suddetta prestazione.
Esempio:istanza presentata in data 12/2/2004,ultimo gior
no utile,poichè i dipendenti dell'azienda sono stati pagati
sino al 18 Gennaio 2004 per sospensione o riduzione di
orario di lavoro.
Essa non può chiedersi se per lo stesso periodo l'azienda
abbia chiesto la cassa integrazione ordinaria,per duplica
zione di prestazione.
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Con quale criterio sono scelti i lavoratori beneficiari?
Si privilegia il criterio della rotazione tra coloro che effet
tuano le stesse mansioni.
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Quale durata avrà tale prestazione?
-Per 12 mesi ne beneficeranno le imprese con crisi aziendali;
-per 18 mesi quelle soggette a ristrutturazioni o riconversio
ni;
-per 24 mesi quelle soggette a fallimento ed altre procedure
concursuali.
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ATTENZIONE!
Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari di Cas
sa integrazione non possono superare i 36 mesi(cioè 3 anni)
in 5 anni!
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Quanto percepirà il lavoratore percentualmente?
L'80% della retribuzione,entro un massimale stabilito di anno
in anno(per l'anno 2003 sarà di 791,21 euro,pari a Lire
1.531.996 mensili al netto dei contributi previdenziali per le
ore di lavoro non prestate.
Per i lavoratori che percepivano una retribuzione mensile supe
riore a 1711,71 euro,pari a L.3.314332 durante il rapporto la
vorativo,il massimale mensile sarà di 950,95 euro pari a Lire
1,841.295.
Tali importi sono ridotti di un'aliquota che attualmente è pari
al 5,54%.
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AVVERTENZA PER I BENEFICIARI!
La cassa integrazione guadagni ordinaria nel settore edile e
lapideo è regolata da particolari disposizioni,data la specifici
tà del rapporto di lavoro.
Tali particolarità riguardano solo la CIG,non la CIGS!
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IMPORTANTE!
-Nel settore edile,contrariamente a quanto previsto nel settore
industriale non edile,gli eventi meteorologici(precipitazioni,
gelo,nebbia o foschia tali da compromettere la visibilità,ven-
to pari o superiore ai 50 km/h,temperature particolarmente
elevate)saranno sempre considerati oggettivamente non evi
tabili.
-al verificarsi di eventi diversi da quelli meteoroligici,purchè
di natura transitoria e non imputabili al datore di lavoro od
agli operai,(ad esempio "la fine lavoro"o la "fine fase lavora
tiva").
Invece per quanto riguarderà la realizzazione di opere pubbli-
che di grandi dimensioni(ad esempio,il Ponte sullo Stretto di
Messina)la disciplina normativa sarà più favorevole di quella
generale.Infatti sarà considerata "non imputabile"(e quindi
integrabile)la sospensione o riduzione dei lavori in caso di:
-mancato rispetto dei termini del contratto di appalto;
-varianti di carattere necessario ai progetti originari(la scoper
ta di nuovi siti archeologici che imporranno "varianti tecniche"
ai progetti originari,come ad esempio quanto verificatosi a Na
poli durante i lavori per la realizzazione della Metropolitana
in Piazza Nicola Amore);
-provvedimenti dell'autorità giudiziaria ,emanati in applicazio
ne delle "norme antimafia"per i quali si prescinderà dalle dimen
sioni dell'opera pubblica.
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Altra particolarità del settore edile!
-in tale settore si farà riferimento per la concessione della presta
zione ad un orario settimanale di 35 h,anzichè alle 40 h.
Tali particolarità non varranno per il settore lapideo,il cui con
tratto collettivo nazionale non prevede riduzioni di orario pro
grammate.
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Settore lapidei
Le stesse norme valide per il settore edile saranno utili per i di
pendenti di aziende industriali esercenti l'attività di escavazio
ne o lavorazione di materiale lapideo;
-esse varranno anche per i dipendenti di aziende artigiane,pur
chè la lavorazione sotto il profilo strutturale ed organizzativo,
sia collegata all'attività di escavazione.
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Nel settore edile e lapideo,quando la cassa integrazione guada
gni sarà stata determinata da eventi meteorologici,il limite sa
rà incrementato del 20%;(per l'anno 2003 sarà di 945,45 euro
pari a Lire 1.830.646 e sarà lelvato a 1141,14 euro,pari a
Lire 2209555 in caso di retribuzione mensile superiore ad eu
ro 1711,71,pari a L.3314332).
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ATTENZIONE!
Chi si rioccuperà durante la percezione della cassa integrazio
ne,dovrà darne immediata comunicazione al datore di lavoro
ed all'INPS,ente erogatore della prestazione.
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Una notizia importantissima!
I periodi di cassa integrazione guadagni saranno utili per il dirit
to alla pensione ed ovviamente per accrescerne l'importo!
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Quali sono le aziende beneficiarie?
-aziende industriali (anche edili)
-aziende appaltatrici di servizi;
servizi di mensa e ristoriazione,servizi di pulizia(tali imprese
devono avere alle loro dipendenze più di 15 dipendenti nei
6 mesi precedenti la presentazione della domanda al Ministe
ro del lavoro).
-aziende appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione con più
di 15 dipendenti operanti presso imprese industriali beneficia
rie di trattamento di integrazione salariale;
-aziende artigiane con più di 15 dipendenti,che lavorano per
conto di imprese industriali esercenti un influsso gestionale
prevalente,ammesse al trattamento straordinario di integrazio
ne salariale;
-le aziende commerciali con un numero di dipendenti superio
re a 200.
Esempio:se l'azienda presenta richiesta in data 13/2/2004,al
12/8/2003 l'azienda doveva avere alle sue dipendenze almeno
15 dipendenti!
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N.B.Le aziende artigiane possono beneficiarne,se comprova
no che la loro attività dipenda prevalentemente da altra azien
da,beneficiaria di cassa integrazione.
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Alle imprese commerciali sarà erogata tale prestazione dal Mi
nistero del lavoro,solo se abbiano almeno 200 dipendenti.
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Quali saranno le aziende escluse?
-le aziende del terziario;
-le imprese armatoriali di navigazione od ausiliarie dell'arma
mento anche aereo;
-le imprese di spettacoli;
-le imprese esercenti la piccola pesca e la pesca industriale;
-le cooperative,gruppi e compagnie e carovane di facchini,por
tabagagli,etc;
-le imprese industrializzate degli enti pubblici.
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Cosa dovrà fare il lavoratore,qualora sia respinta l'istanza
di concessione della cassa integrazione da parte dell'azienda?
L'interessato dovrà presentare ricorso,in carta libera,al Comi
tato prestazioni temporanee della Direzione Generale dell'Isti
tuto Nazionale della Previdenza Sociale,entro 30 gg dalla da
ta di ricezione della lettera di rigetto.
Esempio:lettera di rigetto del 2/2/2004 ,il lavoratore dovrà pre
sentare ricorso entro il 3/3/2004 .
Come andrà inviato questo ricorso?
-dietro presentazione agli sportelli della sede INPS,che ha res
pinto la domanda;
-dietro invio alla sede provinciale dell'INPS tramite una racco
mandata con ricevuta di ritorno(RAR);
-dietro presentazione ad un Ente di Patronato riconosciuto dal
la legge.
Al ricorso andranno allegati tutti i documenti ritenuti utili ad
avallare la veridicità delle proprie ragioni.
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Esaminiamo ora la prestazione dell'indennità di mobilità,am
mortizzatore sociale utilizzato da parecchi Paesi europei.
Essa è stata istituita con Legge 223/91 per sostituire l'indenni-
tà di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese,che
potevano fruire della cassa integrazione straordinaria.
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In quali casi è prevista l'erogazione di tale prestazione?
-esaurimento del periodo di Cassa Integrazione Straordinaria;
-licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di atti
vità o di lavoro;
-licenziamenti per cessazione di attività da parte dell'azienda.
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Il lavoratore deve essere iscritto nelle liste dei disoccupati?
Sì,ne ha diritto se risulta iscritto nelle liste di mobilità,tenute
dall'Ufficio regionale del lavoro ed abbia un'anzianità presso
l'azienda ,che ha disposto la mobilità,di almeno 12 mesi ,pari
ad 1 anno.
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Per quanto tempo dura la percezione dell'indennità?
Essa varia in base all'età del lavoratore ed all'ubicazione dell'a-
zienda:
Età del lavoratore-Aziende centro-Nord----Aziende Sud
Fino a 39 anni -------------12 mesi----------- 24 mesi
Da 40 a 49 anni------------24 mesi----------- 36 mesi
Da 50 anni in sù-----------36 mesi----------- 48 mesi
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Percentualmente l'indennità a quanto ammonta rispetto all'ul-
tima retribuzione?
Il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari al 100 % della cas
sa integrazione straordinaria nel primo anno ed all'80% di ta
le importo per i periodi successivi.
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I massimali sono quelli indicati già per le integrazioni salaria
li.
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