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Assegno per il nucleo familiare
CHE COS'È
È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
A CHI SPETTA
A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che sono iscritti alla gestione separata.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".
PER QUALI PERSONE SPETTA
Per i componenti del nucleo familiare, cioè:
il richiedente dell'assegno
il coniuge non legalmente separato
i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge)
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro
i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.
Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).
IL REDDITO
Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).
LA DOMANDA
La domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/DIP) deve essere presentata:
al proprio datore di lavoro dalla generalità dei lavoratori dipendenti;
direttamente alla sede Inps competente per residenza dai pensionati;
direttamente alla sede Inps dai lavoratori dipendenti in distacco sindacale o di aziende fallite o cessate;
direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e da coloro che ricevono prestazioni di disoccupazione non agricola, antitubercolare e di mobilità (modulo ANF/PREST);
direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori agricoli dipendenti (modulo PREST/Agr.21/TP);
direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori parasubordinati (modulo ANF/GEST.SEP.);
I pensionati possono presentare domanda al momento del pensionamento o successivamente.
Le domande possono anche essere presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, oppure inviate per posta.
Alla domanda deve essere allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia.
I moduli sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".
IL PAGAMENTO
Il pagamento è effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) oppure direttamente all'interessato con assegno circolare, con bonifico bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Il pagamento degli arretrati spettanti è comunque nei limiti della prescrizione di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.
ASSEGNO AL CONIUGE
Dal 1° gennaio 2005 il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all’assegno, deve fare domanda al datore di lavoro o all’Inps attraverso i moduli utilizzati dall’altro coniuge (ANF/DIP, ANF/PREST ecc.). Oppure, se questi moduli sono già stati presentati, il coniuge può presentare una autonoma domanda al datore di lavoro o all’Inps utilizzando appositi moduli (ANF/DIP559, ANF/PENS 559, ANF/PREST 559).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
L' ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L' ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI
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