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indennità di cassa ikntegrazione

indennità di cassa integrazione
ordinaria e straordinaria
Esaminiamo ora la prestazione di Cassa integrazione,istituita

originariamente in periodo di guerra ,e,poi,istituzionalizzata

con lo scopo di integrare o sostituire in alcuni casi,lo stipen-

dio di categorie di lavoratori,che perderanno la retribuzione

a seguito di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Al tempo stesso tale prestazione consente all'azienda di non

licenziare i lavoratori e di riutilizzarli una volta superate le

difficoltà,che hanno comportato sospensione o riduzione di

attività lavorativa.
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La cassa integrazione si distingue in ordinaria e straordinaria.
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Come verrà finanziata tale prestazione?

Per la cassa integrazione ordinaria il legislatore ha fissato un

contributo a carico delle aziende variabile in rapporto alla consis

tenza della mano d'opera occupata;

-per la cassa integrazione straordinaria è fissato un finanziamen

to a carico dello Stato ed un contributo a carico dei datori di lavo

ro e dei lavoratori.Inoltre i datori di lavori che fruiranno della CIG

e della CIGS dovranno versare un contributo addizionale sull'am

montare delle integrazioni salariali erogate.
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Esaminiamo ora la Cassa integrazione ordinaria,prestazione

ottenuta,quando la crisi aziendale dipenda da temporanee

situazioni di mercato,che riducano la capacità produttiva

della stessa.

L'azienda richiede al Ministero del lavoro un decreto di au-

torizzazione ad erogare la suddetta prestazione.
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Quali sono le imprese beneficiarie?

-Le aziende industriali, a prescindere dal numero degli addetti;

-le cooperative che svolgono attività similari,comprese quelle

di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici;

-le imprese addette al noleggio ed alla distribuzione di films,

imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole;

-le aziende addette alla frangitura delle olive per conto di terzi

classificate come industriali;

-le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato e quel

le addette agli impianti elettrici e telefonici.
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Quali sono i lavoratori beneficiari?

Ne godono gli operai ,impiegati e quadri del settore indus

triale e del settore edili e lapideo (imprese artigiane);

-i soci di cooperative di produzione e lavoro.
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ATTENZIONE!

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro pos

sono beneficiare della Cassa Integrazione ordinaria alla pari

degli altri dipendenti.
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Quali categorie di lavoratori saranno esclusi da tale prestazio

ne,sia ordinaria che straordinaria?

I dirigenti,i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
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Quando interviene la cassa integrazione?

-esistenza di un rapporto di lavoro (come,poi, vedremo nel ca-

so della cassa integrazione straordinaria ,ocorrerà un'anzia

nità di lavoro di almeno 90 gg.,cioè 3mesi presso l'azienda,

che richiede l'intervento della CIG.

-sospensione o riduzione dell'attività aziendale per cause indi

viduate dalla legge;

-la perdita o riduzione della retribuzione.
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Quale è la durata della Cassa integrazione ordinaria?

-Viene corrisposta per 13 settimane ,prorogabile fino a 12

mesi (1 anno) per cause eccezionali.In tal caso l'azienda ,pri

ma di presentare una nuova domanda ,dovrà riprendere l'at

tività per 52 settimane,cioè 1 anno;

-le 52 settimane di percezione della prestazione non dovranno

essere consecutive in un biennio "mobile",cioè valutato in rela

zione a ciascuna settimana di integrazione richiesta(il biennio

è costituito dalle 103 settimane immediatamente precedenti la

settimana da integrare);

Esempio: se la percezione della CIG iniziasse il 2/1/2004,il

biennio "mobile"sarebbe tra il 27/12/2001 ed il 1/1/2004.

Per valutare il periodo di integrazione,si considereranno,sia

le settimane ad orario ridotto sia quelle di completa sospen

sione dell'attività ,escluse quelle caratterizzate da eventi ogget

tivamente non evitabili(terremoto).
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-In determinati casi la proroga è elevata a 24 mesi (2 anni).
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Esaminiamo ora la Cassa integrazione straordinaria,pre

stazione ottenuta,qualora l'azienda sia interessata a pro

cessi di riorganizzazione,ristrutturazione,riconversione e

crisi,ovvero sia assoggettata a procedure concursuali:

(fallimento,concordato preventivo,amministrazione straordi

naria,liquidazione coatta amministrativa).

L'intervento avrà una durata maggiore in relazione alla gravi

tà degli eventi che hanno colpito l'azienda.

L'azienda presenterà all'Ufficio Provinciale del Lavoro,com

petente per territorio,istanza entro 25 gg.dalla fine del perio

do di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione del

l'orario di lavoro tesa ad ottenere decreto ministeriale per e

rogare la suddetta prestazione.

Esempio:istanza presentata in data 12/2/2004,ultimo gior

no utile,poichè i dipendenti dell'azienda sono stati pagati

sino al 18 Gennaio 2004 per sospensione o riduzione di

orario di lavoro.

Essa non può chiedersi se per lo stesso periodo l'azienda

abbia chiesto la cassa integrazione ordinaria,per duplica

zione di prestazione.
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Con quale criterio sono scelti i lavoratori beneficiari?

Si privilegia il criterio della rotazione tra coloro che effet

tuano le stesse mansioni.
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Quale durata avrà tale prestazione?

-Per 12 mesi ne beneficeranno le imprese con crisi aziendali;

-per 18 mesi quelle soggette a ristrutturazioni o riconversio

ni;

-per 24 mesi quelle soggette a fallimento ed altre procedure

concursuali.
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ATTENZIONE!

Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari di Cas

sa integrazione non possono superare i 36 mesi(cioè 3 anni)

in 5 anni!
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Quanto percepirà il lavoratore percentualmente?

L'80% della retribuzione,entro un massimale stabilito di anno

in anno(per l'anno 2003 sarà di 791,21 euro,pari a Lire

1.531.996 mensili al netto dei contributi previdenziali per le

ore di lavoro non prestate.

Per i lavoratori che percepivano una retribuzione mensile supe

riore a 1711,71 euro,pari a L.3.314332 durante il rapporto la

vorativo,il massimale mensile sarà di 950,95 euro pari a Lire

1,841.295.

Tali importi sono ridotti di un'aliquota che attualmente è pari

al 5,54%.
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AVVERTENZA PER I BENEFICIARI!

La cassa integrazione guadagni ordinaria nel settore edile e

lapideo è regolata da particolari disposizioni,data la specifici

tà del rapporto di lavoro.

Tali particolarità riguardano solo la CIG,non la CIGS!
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IMPORTANTE!

-Nel settore edile,contrariamente a quanto previsto nel settore

industriale non edile,gli eventi meteorologici(precipitazioni,

gelo,nebbia o foschia tali da compromettere la visibilità,ven-

to pari o superiore ai 50 km/h,temperature particolarmente

elevate)saranno sempre considerati oggettivamente non evi

tabili.

-al verificarsi di eventi diversi da quelli meteoroligici,purchè

di natura transitoria e non imputabili al datore di lavoro od

agli operai,(ad esempio "la fine lavoro"o la "fine fase lavora

tiva").

Invece per quanto riguarderà la realizzazione di opere pubbli-

che di grandi dimensioni(ad esempio,il Ponte sullo Stretto di

Messina)la disciplina normativa sarà più favorevole di quella

generale.Infatti sarà considerata "non imputabile"(e quindi

integrabile)la sospensione o riduzione dei lavori in caso di:

-mancato rispetto dei termini del contratto di appalto;

-varianti di carattere necessario ai progetti originari(la scoper

ta di nuovi siti archeologici che imporranno "varianti tecniche"

ai progetti originari,come ad esempio quanto verificatosi a Na

poli durante i lavori per la realizzazione della Metropolitana

in Piazza Nicola Amore);

-provvedimenti dell'autorità giudiziaria ,emanati in applicazio

ne delle "norme antimafia"per i quali si prescinderà dalle dimen

sioni dell'opera pubblica.
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Altra particolarità del settore edile!

-in tale settore si farà riferimento per la concessione della presta

zione ad un orario settimanale di 35 h,anzichè alle 40 h.

Tali particolarità non varranno per il settore lapideo,il cui con

tratto collettivo nazionale non prevede riduzioni di orario pro

grammate.
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Settore lapidei

Le stesse norme valide per il settore edile saranno utili per i di

pendenti di aziende industriali esercenti l'attività di escavazio

ne o lavorazione di materiale lapideo;

-esse varranno anche per i dipendenti di aziende artigiane,pur

chè la lavorazione sotto il profilo strutturale ed organizzativo,

sia collegata all'attività di escavazione.
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Nel settore edile e lapideo,quando la cassa integrazione guada

gni sarà stata determinata da eventi meteorologici,il limite sa

rà incrementato del 20%;(per l'anno 2003 sarà di 945,45 euro

pari a Lire 1.830.646 e sarà lelvato a 1141,14 euro,pari a

Lire 2209555 in caso di retribuzione mensile superiore ad eu

ro 1711,71,pari a L.3314332).
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ATTENZIONE!

Chi si rioccuperà durante la percezione della cassa integrazio

ne,dovrà darne immediata comunicazione al datore di lavoro

ed all'INPS,ente erogatore della prestazione.
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Una notizia importantissima!

I periodi di cassa integrazione guadagni saranno utili per il dirit

to alla pensione ed ovviamente per accrescerne l'importo!
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Quali sono le aziende beneficiarie?

-aziende industriali (anche edili)

-aziende appaltatrici di servizi;

servizi di mensa e ristoriazione,servizi di pulizia(tali imprese

devono avere alle loro dipendenze più di 15 dipendenti nei

6 mesi precedenti la presentazione della domanda al Ministe

ro del lavoro).

-aziende appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione con più

di 15 dipendenti operanti presso imprese industriali beneficia

rie di trattamento di integrazione salariale;

-aziende artigiane con più di 15 dipendenti,che lavorano per

conto di imprese industriali esercenti un influsso gestionale

prevalente,ammesse al trattamento straordinario di integrazio

ne salariale;

-le aziende commerciali con un numero di dipendenti superio

re a 200.

Esempio:se l'azienda presenta richiesta in data 13/2/2004,al

12/8/2003 l'azienda doveva avere alle sue dipendenze almeno

15 dipendenti!
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N.B.Le aziende artigiane possono beneficiarne,se comprova

no che la loro attività dipenda prevalentemente da altra azien

da,beneficiaria di cassa integrazione.
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Alle imprese commerciali sarà erogata tale prestazione dal Mi

nistero del lavoro,solo se abbiano almeno 200 dipendenti.
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Quali saranno le aziende escluse?

-le aziende del terziario;

-le imprese armatoriali di navigazione od ausiliarie dell'arma

mento anche aereo;

-le imprese di spettacoli;

-le imprese esercenti la piccola pesca e la pesca industriale;

-le cooperative,gruppi e compagnie e carovane di facchini,por

tabagagli,etc;

-le imprese industrializzate degli enti pubblici.
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Cosa dovrà fare il lavoratore,qualora sia respinta l'istanza

di concessione della cassa integrazione da parte dell'azienda?

L'interessato dovrà presentare ricorso,in carta libera,al Comi

tato prestazioni temporanee della Direzione Generale dell'Isti

tuto Nazionale della Previdenza Sociale,entro 30 gg dalla da

ta di ricezione della lettera di rigetto.

Esempio:lettera di rigetto del 2/2/2004 ,il lavoratore dovrà pre

sentare ricorso entro il 3/3/2004 .

Come andrà inviato questo ricorso?

-dietro presentazione agli sportelli della sede INPS,che ha res

pinto la domanda;

-dietro invio alla sede provinciale dell'INPS tramite una racco

mandata con ricevuta di ritorno(RAR);

-dietro presentazione ad un Ente di Patronato riconosciuto dal

la legge.

Al ricorso andranno allegati tutti i documenti ritenuti utili ad

avallare la veridicità delle proprie ragioni.
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Esaminiamo ora la prestazione dell'indennità di mobilità,am

mortizzatore sociale utilizzato da parecchi Paesi europei.

Essa è stata istituita con Legge 223/91 per sostituire l'indenni-

tà di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese,che

potevano fruire della cassa integrazione straordinaria.
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In quali casi è prevista l'erogazione di tale prestazione?

-esaurimento del periodo di Cassa Integrazione Straordinaria;

-licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di atti

vità o di lavoro;

-licenziamenti per cessazione di attività da parte dell'azienda.
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Il lavoratore deve essere iscritto nelle liste dei disoccupati?

Sì,ne ha diritto se risulta iscritto nelle liste di mobilità,tenute

dall'Ufficio regionale del lavoro ed abbia un'anzianità presso

l'azienda ,che ha disposto la mobilità,di almeno 12 mesi ,pari

ad 1 anno.
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Per quanto tempo dura la percezione dell'indennità?

Essa varia in base all'età del lavoratore ed all'ubicazione dell'a-

zienda:

Età del lavoratore-Aziende centro-Nord----Aziende Sud

Fino a 39 anni -------------12 mesi----------- 24 mesi

Da 40 a 49 anni------------24 mesi----------- 36 mesi

Da 50 anni in sù-----------36 mesi----------- 48 mesi
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Percentualmente l'indennità a quanto ammonta rispetto all'ul-

tima retribuzione?

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari al 100 % della cas

sa integrazione straordinaria nel primo anno ed all'80% di ta

le importo per i periodi successivi.
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I massimali sono quelli indicati già per le integrazioni salaria

li.
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