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indennità di mayternità Notizie -flash su indennità di maternità per le lavoratrici 1
Esaminiamo ora una prestazione che interesserà le lavoratrici-madri,
l'indennità di maternità istituita con la Legge 1204/71.
La L.53/2000 l'ha modificata,offrendo tutela giuridica non solo alle
lavoratrici-madri,ma anche ai lavoratori-padri,corresponsabilizzando-
li in questo compito di natura sociale.
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Cos'è l'indennità di maternità?
E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene corrisposta al-
le lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza o puerperio o per interru
zione di gravidanza dopo il 180°giorno.
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A chi spetta?
-alle lavoratrici dipendenti che si assenteranno dal lavoro nei 2 mesi
precedenti la data presunta del parto (periodo ante partum)e nei 3
mesi successivi alla data di nascita del bambino.(periodo post partum).
La legge 53/2000,lasciando inalterato il limite massimo di 5 mesi di pre
stazione,ha introdotto la possibilità per la lavoratrice gestante di astener
si dal lavoro da 1 mese prima della data presunta del parto a 4 mesi do-
po,purchè 2 medici (specialista della ASL e"medico di fabbrica"se previs
to")attestino che tale opzione non arrechi danno alla salute del gestante
e del nascituro.
Con decreto governativo sono specificate le lavorazioni per cui non può
esercitarsi opzione:
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-alle lavoratrici autonome(coltivatrici dirette,mezzadre e colone,artigia
ne e commercianti);
-alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavo-
ratori autonomi,che versano il contributo del 14%:
-alle lavoratrici domestiche (colf e badanti);
-al padre-lavoratore in alternativa alla madre-lavoratrice(tale prestazio-
ne è chiamata oggi "congedo parentale").
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ATTENZIONE!
Tale indennità spetterà anche nei casi di adozione e di affidamento
preadottivo per i 3 mesi successivi all'arrivo del bambino in famiglia,a
condizione che il piccolo non abbia superato i 6 anni di età.
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Esistono casi in cui l'astensione dal lavoro può essere anticipata al 1°
mese di gestazione?
Si.Essa andrà certificata dall'Ispettorato del lavoro dietro accertamen-
to sanitario di uno specialista dell'ASL,qualora sussistano le seguenti
condizioni:
-gravi complicazioni della gestante ovvero forme morbose che possano
aggravare lo stato di gravidanza;
-condizioni ambientali o di lavoro ritenute dannose alla salute della ges
tante e del bambino;
-se la lavoratrice addetta a lavori pesanti ,pericolosi ed insalubri non
possa essere spostata ad altre mansioni.
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Le lavoratrici-madri possono utilizzare con flessibilità tale periodo?
Si.esse potranno esercitare il diritto di rimanere al lavoro sino all'8°
mese di gravidanza.Il periodo di astensione non utilizzato andrà recu
perato dopo la nascita del bambino.
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Proroga
Se quest'ultima figura di lavoratrice non possa essere destinata ad altre
mansioni sarà concessa una proroga dell'astensione sino a 7 mesi dopo
il parto.
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Aborto
Si definisce tale l'interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica,
entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione,considerando come data
iniziale il 300° giorno antecedente la data presunta del parto,indicata
su certificato medico.
Esso sarà equiparabile alla malattia,sicchè consentirà alla lavoratrice
di astenersi solamente il tempo necessario per recuperare le condizioni
fisiche per ripresa dell'attività lavorativa.
Pertanto le verrà corrisposta l'indennità di malattia e non di maternità!
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-Cos'è previsto in caso di parto prematuro?
Si considera tale il parto avvenuto oltre il 180° giorno dall'inizio della
gestazione.La lavoratrice-madre non perderà il periodo di astensione
obbligatoria,che si cumulerà con quello post-partum.
Di tale normativa beneficeranno solo le lavoratrici dipendenti ;
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non esiste obbligo di astensione per le lavoratrici autonome.
In virtù della L.53/2000 tale normativa si estenderà al padre in alcuni
casi:
-morte o grave infermità della madre;
-abbandono del bambino da parte della madre;
-affidamento esclusivo al padre.
L'interessato dovrà presentare una certificazione attestante l'ipotesi ri -
corrente.
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Terminata l'astensione obbligatoria,la lavoratrice-madre potrà richie-
dere una proroga?
Sì.E' stata istituita la figura dell'atensione facoltativa di cui si può gode-
re sino all'8° anno di vita del bambino.
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Per quanti mesi possono assentarsi dal lavoro i genitori?
Essi non potranno assentarsi per un periodo complessivo superiore agli
11 mesi.
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-Qual'è la durata dell'indennità?
Spetta per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i 2 genitori en-
tro il 3° anno di vita del bambino.
Qualora siano superati i 6 mesi (fino all'8° anno di vita del bambino),l'in
dennità potrà corrispondersi se il reddito individuale del genitore richie
dente non superi 2 volte e mezzo il trattamento minimo di pensione .
Esempio:per l'anno 2002 il trattamento minimo pensionistico non ha su
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perato i 392,69 €. pari a L.760.353;ora €.392,69x2,5=€.981,75,pari
a L.1.900.884.Il reddito del lavoratore richiedente non dovrà superare
tale importo!
ATTENZIONE!
Complessivamente i 2 genitori non potranno assentarsi per un periodo
complessivo superiore agli 11 mesi!
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Come vanno concessi i permessi giornalieri durante il lavoro?
-per accertamenti clinici o visite spacialistiche o per esami prenatali la
lavoratrice avrà diritto a permessi retribuiti;
-invece sino al 1° anno di vita del bambino avrà diritto a 2 h,se l'orario
lavorativo sarà pari o superiore alle 6 h giornaliere;
-avrà diritto ad 1 h se l'orario lavorativo sarà inferiore alle 6 h.giornalie
re.
Quanto detto varrà anche per i genitori adottivi,poichè,alla luce di una
sentenza emessa dal Tribunale dei Minori di Milano, l'art.45 del T.U.sul
la maternità va interpretato in senso più ampio.Qualora siano adottati
minori stranieri questi non dovranno aver superato il 18°anno di età!
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Alcune aziende hanno a disposizione una camera di allattamento od asi
lo nido ed i permessi saranno ovviamente ridotti.
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In quali casi sarà riconosciuto al padre-lavoratore,alternativamente al
la madre il permesso?
-per bambino affidato esclusivamente al papà;
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-se la donna sia morta o gravemente ammalata;
-se la madre abbia abbandonato il bambino;
-se la madre non sia una lavoratrice dipendente.
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Parti plurimi
Qualora il parto sia plurimo i periodi di riposo saranno raddoppiati e
le ore aggiuntive potranno essere utilizzate anche dal padre ,indipenden
temente dal fatto che la madre stia fruendo contestualmente dell'astensio
ne obbligatoria o facoltativa.
Specchietto dei congedi parentali:
Orario l.ro madre------Madre-----Padre(l.ro di 6 h)-----(l.ro meno 6 h)
almeno 6 h.giorno----- 4 h-------- 0 h 0 h
3 h 1 h 1 h
2 h 2 h 1 h
1 h 3 h 2 h
0 h 4 h 2 h
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Madre in astensione obbligatoria o
facoltativa 2 h 1 h
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Orario lavoro sotto 6 h.g.re:
Madre-----------Padre(l.ro di 6 h)----(l.ro meno 6 h)
2 h 0 h 0 h
1 h 2 h 1 h
0 h 4 h 2 h
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Madre in astensione obbligatoria o
facoltativa 2 h 1 h
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Qualora il bambino si ammali,quali benefici avranno i genitori?
-Sino al 3° anno di vita del bambino ,in virtù della l.53/2000,i genitori
alternativamente potranno astenersi dal lavoro senza alcun limite.
-per malattie insorte fra il 4° e l'8° anno di vita del bambino spetteran
no solo 5 gg lavorativi all'anno.
Tutti i casi esposti dovranno essere documentati con certificazione medi
ca.La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero,inter
romperà il periodo di ferie in godimento.
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ATTENZIONE
Tali assenze non sono retribuite.
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Su quale modulo si presenta la domanda di astensione obbligatoria?
Durante la gravidanza ed entro i 2 mesi precedenti la data presunta del
parto la lavoratrice dovrà presentare al datore di lavoro ed all'INPS
una domanda su modello IND.MAT.corredato dal certificato medico su
cui siano presenti:
-generalità della lavoratrice,del datore di lavoro e mansioni svolte;
-mese di gestazione alla data della visita medica e data presunta del par
to;
Dopo il parto la lavoratrice od un suo familiare dovrà far pervenire al
datore di lavoro ed all'INPS il certificato di assistenza al parto da cui ri
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sulti data presunta dello stesso.Abilitati al rilascio di tale certificato so
no i medici del Servizio Sanitario Nazionale.
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E per l'astensione facoltativa?
Identicamente anche in tale ipotesi il lavoratore dovrà comunicare al
datore di lavoro ed all'INPS il periodo di assenza di cui intende fruire.
La richiesta andrà presentata su modello IND.MAT.FAC,qualora l'ente
sia tenuto a corrispondere l'indennità.Se l'astensione sarà frazionata,bi
sognerà ripetere ogni volta l'adempimento.
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Quali documenti andranno allegati per tale ipotesi?
-certificato di nascita attestante paternità e maternità o dichiarazione
sostitutiva;
-dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore non ri-
chiedente l'astensione relativa ad altri periodi fruiti per lo stesso figlio
ovvero dichiarazione relativa alla sua posizione di non avente diritto ad
astensione facoltativa;
-analoga dichiarazione del genitore che richiede l'astensione,attestante
eventuale periodi già fruiti per lo stesso figlio;
-impegno di entrambi i genitori di comunicare eventuali variazioni.
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Quali documenti andranno presentati per visite parentali?
-certificazione da inviare al datore di lavoro attestante data ed orario
di effettuazione dei controlli medici;
e per permessi per malattie del bambino?
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-certificato da inviare al datore di lavoro attestante la malattia del bam
bino;
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A quanto ammonta l'importo di tale prestazione?
E' pari ad 80% della retribuzione media giornaliera per il periodo di
astensione obbligatoria.
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Quanti gg.saranno indennizzati?
L'INPS indennizza tutti i giorni cadenti nel periodo di maternità(cioè 5
mesi,cioè 150 gg.);
-per le impiegate la retribuzione presa a base sarà quella percepita nei
mesi precedenti l'astensione cui si aggiungerà il rateo delle mensilità ag
giuntive(13° e 14° se prevista)divisa per 30 gg;
Esempio:€.539 mensili +13°mensilità(dividere paga oraria,pari ad
€.2,96 x12 mesi=L.478):30gg=541,96:30=€.18,06,pari a Lire
34979:30gg x80%=€.14,45,L.27975 giornaliere(indennità di ma-
lattia).
-per le operaie ed apprendiste la retribuzione presa a base sarà per l'i
dentico periodo,ma andrà divisa per 26 gg,se la paga sarà mensile,ovve
ro per il numero dei giorni lavorati se la paga sarà settimanale;
1° esempio:439 € +13°mensilità(dividere paga oraria,pari ad €.
4,06(L.7870) x12 mesi=0,34 cm di €.(L.656):26 gg=€. 16,66,pari a
L.32250x80%=13,33 €. pari a L.25810,48(in.tà di malattia giorna
liera);
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2° esempio:109,75 €.+13°mensilità(dividendo paga oraria x 48
=0,085 cm.di €.pari a L.164=109,835:7=4,165 €.pari aL.8064,56
=€.3,33 pari a L.6447,78.
-per le coltivatrici dirette,colonne e mezzadre,la retribuzione sarà pari
al minimo giornaliero imponibile ai fini contributivi previsto per gli o-
perai agricoli a tempo indeterminato nell'anno predcedente la data ef-
fettiva del parto.Esempio :€.5,16,pari a L.10000x 80%=€.4,13 pari
a L.7992,92(indennità giornaliera di malattia);
-per le lavoratrici artigiane e commercianti,la retribuzione presa a base
sarà data dal minimo giornaliero imponibile ai fini contributivi dell'an-
no in corso previsto per la qualifica di impiegato dell'artigianato e del
commercio.
Esempio:€.7,75,pari a L.15.000x80%=€.6,2pari a L.12.004,87.
(indennità giornaliera di malattia);
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Come vanno calcolati i gg. di indennità da corrispondere?
I mesi si calcolano secondo il calendario.Ad esempio se la nascita del
bambino è prevista per il 18 luglio,l'indennità sarà corrisposta dal 19
maggio,data di inizio dell'astensione obbligatoria(p.ante- partum).
L'indennità post-partum,.se il parto è avvenuto il 18 luglio,come ipotiz-
zato,spetterà dal 19 luglio sino al 18 ottobre.la data del parto è conteg
giata nel periodo di astensione obbligatoria che precede il parto.
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Chi paga concretamente l'indennità di maternità?
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Essa sarà anticipata direttamente dal datore di lavoro per conto del
l'INPS al quale ne chiederà il rimborso,allorchè presenterà la denun-
cia mensile dei contributi previdenziali(entro il 16 di ogni mese).
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In quali casi l'INPS pagherà direttamente l'indennità?
-per le operaie stagionali(comprese quelle dello spettacolo con contrat-
to a tempo determinato od a prestazione);
-per le operaie agricole ed assimilate;
-per le lavoratrici autonome(artigiane,commercianti,coltivatrici dirette,
mezzadre e colone);
-per le domestiche o badanti;
-per le lavoratrici disoccupate sospese senza trattamento di cassa inte -
grazione o di mobilità;
-per le lavoratrici iscritte ad una gestione separata INPS(lavoratori
parasubordinati).
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ATTENZIONE!
Come saranno calcolate l'astensione obbligatoria o facoltativa ai fini
pensionistici?
Con la L.53/2000 l'intera normativa è stata rivista in senso più favorevo
le al lavoratore.
Esaminiamo in primis l'astensione obbligatoria!
Tale periodo sarà calcolato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servi
zio(beneficio di ferie,mensilità aggiuntive,scatti di anzianità,progressioni
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di carriera,e quanto previsto dai contratti collettivi di categoria) ed utile
ai fini pensionistici.
-l'accredito dei contributi sarà effettuato dall'INPS su richiesta della la-
voratrice,se tale evento è avvenuto durante il rapporto lavorativo e sarà
gratuito;
-una coppia ha avuto un figlio nel 1982,ma la madre ha iniziato a la-
vorare nel 1986.
Cosa succederà con la nuova normativa?
-la lavoratrice-madre otterrà la copertura gratuita per i 5 mesi(p.ante e
post-partum)ed in più potrà riscattare a proprie spese altri 6 mesi!
Esaminiamo un'altra ipotesi alla luce della nuova legge:
-una coppia ha avuto un figlio nell'aprile 2000,ma entrambi i genitori
hanno cominciato a lavorare, come dipendenti,dal 1° maggio2000.
Cosa succederà?
Nell'aprile del 2005,avendo raggiunto i 5 anni di anzianità lavorativa
richiesta,la madre-lavoratrice potrà ottenere i 5 mesi di contributi figu
rativi gratuiti e,poi,potrà riscattare, a proprie spese, altri 10 mesi!
Come appare chiaro nell'ultimo caso il periodo riscattabile sarà più am
pio,perchè frattanto i congedi di maternità sono divenuti più favorevoli
e potranno essere utilizzati sino all'8° anno di età del bambino.
I contributi figurativi o da riscatto,una volta riconosciuti dall'INPS ,var
ranno sia per la pensione che per calcolarne l'importo.
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Esaminiamo ora l'astensione facoltativa o "congedo parentale":
-i 6 mesi saranno fruiti cumulativamente da entrambi i genitori entro il
3° anno di vita del bambino nella misura percentuale del 30% della re
tribuzione con intera copertura previdenziale,a prescindere dalle loro
condizioni economiche;
-dopo il 3°anno di vita del bambino la copertura figurativa,entro il li
mite massimo di congedo di 10 o 11 mesi,a seconda dei casi,spetterà
in misura ridotta,poichè verrà accreditata su una retribuzione annua
pari al 200% dell'assegno sociale(9.114,82 €.pari a L.1.764.87,52).
La differenza,rispetto alla retribuzione effettiva,potrà essere coperta
dall'interessata col riscatto o coi versamenti volontari.
Esempio:retribuzione annua di €.18.564 per retribuzione mensile di
1428 €.;il 200% di 9114,82 € sarà pari ad €.18.229,64 con uno
scarto di €.334,36,pari a L.647.411,23,che dovrà essere coperta dal
l'interessata attraverso il riscatto od i contributi volontari.
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In presenza di quali requisiti contributivi sarà erogato il congedo di ma
ternità?
Spetterà, se al momento della domanda la lavoratrice avrà versato alme
no 5 anni di contributi da lavoro.Non costuiscono anzianità assicurativa
i riscatti,i versamenti volontari od i contributi figurativi spettanti ad al
tro titolo,quali malattia,disoccupazione etc.
Per i 3 mesi successivi al parto,la copertura contributiva potrà essere ri
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conosciuta anche al padre-lavoratore,purchè all'epoca il figlio gli fosse
stato affidato in via esclusiva ovvero se la madre fosse deceduta o grave
mente ammalata.
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Ed in presenza di quali requisiti contributivi sarà concesso il "congedo
parentale"?
Esso potrà essere recuperato attraverso il riscatto per un periodo mas
simo di 6 mesi per ogni maternità ed entro un massimo di 5 anni.
Anche in tal caso il beneficio sarà accordato,qualora al momento della
domanda la lavoratrice od il padre-lavoratore abbiano maturato alme
no 5 anni di anzianità contributiva da lavoro.
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Qualora l'indennità non venga concessa,l'interessata potrà ricorrere al
Comitato provinciale?
Sì.Ella potrà presentare un ricorso in carta libera entro 3 mesi (90gg.)
dalla data di ricezione della lettera di rigetto.Esempio:lettera di rigetto
pervenuta il 2/3/2004,potrà presentarsi un ricorso entro il 31/5/2004:
-agli sportelli della sede INPS,che ha rigettato la domanda,ad esempio,
l'INPS-Vomero;
-alla sede provinciale dell'INPS con RAR.
Al ricorso andrà allegata tutta la documentazione atta a sostenere le
proprie ragioni.
Qualora il comitato provinciale respinga il ricorso,ad esempio, in data
1/9/2004,la lavoratrice-madre potrà promuovere un'azione giudiziaria
15
entro il 31/8/2005,dandone comunicazione tramite RAR all'INPS. ---------------------------------------------------------------------------------------
Le donne disoccupate o le lavoratrici precarie in caso di maternità non
hanno diritto ad alcun aiuto da parte dello Stato?
In virtù della L.488/99 per i figli nati dal 1° luglio in poi è garantita
una prestazione detta "assegno di maternità dello Stato",spettante alle
donne italiane e straniere residenti in italia alla nascita del bambino od
al suo ingresso in famiglia in caso di adozione od affidamento.
ATTENZIONE!
- le donne straniere devono essere in possesso della "carta di soggior -
no",cioè un documento che verrà rilasciato dalla Questura ai regola-
rizzzati in Italia da almeno 5 anni ed in possesso di un reddito sufficiente
per sè e la famiglia.
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A quanto ammonta l'asssegno ?
Dal 1° gennaio 2002 è pari ad €.1632,58 pari a L.3.161.115.,spet
tante in misura intera a chi non avrà alcun sostegno economico;
-per la differenza a chi beneficerà di tutela ma in misura inferiore.Per
tanto quest'ultima lavoratrice avrà diritto ad un pagamento complessivo
per l'astensione obbligatoria non inferiore ad €.1549,37,pari a Lire
3 milioni.
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In base a quali requisiti contributivi sarà corrisposta tale prestazione?
Essa spetterà:
-alla donna che già fruisce di tutela previdenziale e potrà far valere al
16
meno 3 mesi di contributi nel periodo tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la
nascita del bambino od il suo inserimento in famiglia(per le adozioni od
affidamenti);tale agevolazione è stata prevista per alcune categorie di la
voratrici,come le parasubordinate o le colf,che non hanno contributi suf-
ficienti per l'indennità di maternità,erogata da quella cassa preividenzia
le o se ne hanno diritto,percepirebbero un assegno di importo inferiore
ad €.1632,58;
-alla lavoratrice disoccupata od impegnata in "lavori socialmente utili",
purchè l'altra prestazione sia cessata da non più di 9 mesi dalla data di
nascita del bambino;ad esempio, se il bambino è nato il 12/9/2003,la per
cezione dell'ultima indennità di disoccupazione o per impegno in lavori
socialmente utili dovrà risalire a Dicembre 2002;
-in caso di interruzione del rapporto lavorativo per licenziamento, od an
che per dimissioni,durante la gravidanza,purchè siano accreditati alme
no 3 mesi di contributi nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la
data di nascita del bambino;
-in caso di abbandono del bambino da parte della madre o se il giudice
l'abbia affidato in via esclusiva al padre,l'assegno potrà essere ricono
sciuto anche al padre.
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Tale prestazione potrà cumularsi con altre prestazioni,quale l'assegno
comunale erogato dai Comuni alle casalinghe od alle donne prive di o
gni tutela?
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Le donne prive di ogni tutela potrebbero aver diritto ad entrambe le
prestazioni,optando per quella più favorevole e chiedendo la differenza,
qualora l'importo percepito sia inferiore all'assegno di maternità dello
Stato;ad esempio l'assegno comunale complessivo per 5 mensilità sarà
pari ad €.1326,00 per cui si potrebbe chiedere la differenza tra €.
1632,58 ed €.1236,00 cioè €.306,58 pari a L.593.621,65.
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Quando andrà presentata la domanda?
L'interessata dovrà presentare all'INPS la domanda entro 6 mesi dal
parto o dall'ingresso in famiglia del bambino.
Il pagamento andrà effettuato entro 4 mesi(120 gg),qualora siano sta
ti presentati tutti i documenti richiesti.
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Esaminiamo ora un'altra prestazione erogata dall'INPS,ma a carico
del Comune di residenza della richiedente,detta "assegno comunale di
maternità",istituita con L.448/98.
Tale prestazione è stata riconosciuta in primis sino al 30/6/2000 alle
cittadine italiane e comunitarie residenti in Italia per i figli nati dal 2
luglio 1999;
-con la Finanziaria 2000 è stata estesa altresì alle donne extracomuni
tarie per figli nati,adottati etc dal 1/7/2000 non aventi diritto ad alcuna
indennità di maternità ad altro titolo;
ATTENZIONE!
-esse dovranno possedere la "carta di soggiorno",cioè essere residenti
regolarmente in Italia da almeno 5 anni.
-altresì sarà concessa alle donne che abbiano adottato o cui siano stati
affidati bambini di età non superiore ai 6 anni di età.
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Per quanti mesi sarà erogata la prestazione?
Per 5 mesi per ogni figlio;quindi in caso di parto gemellare l'importo si
moltiplicherà per il numero dei figli(per cui in presenza di 4 gemelli,sa
ranno corrisposte 20 mensilità(5x4=20).
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Qual'è l'importo mensile?
E' di 265,20 €. pari a L.513500; pertanto per 5 mensilità saranno cor
risposti 1326,00 €.pari a L.2.567.000.Per erogare tale prestazione la
beneficiaria dovrà presentare il certificato ISE(indagine su situazione
economica della famiglia).Il valore ISE per un nucleo familiare di 3 per
sone dovrà essere non superiore ad €.27.644,94,pari a L.53.528.061.
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A chi andrà presentata la domanda?
Essa andrà presentata al Comune di residenza ed erogata dall'INPS
in un'unica soluzione entro 45 gg.dal momento in cui riceverà dal Comu
ne i dati necessari tramite assegno bancario inviato al domicilio della
madre.
Tale assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e potrà
cumularsi con altre prestazioni.
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